Si avvisano i gentili utenti che
Il giorno 10.11.2021 è entrata in vigore la legge 156 del 09.11.2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 il 09 novembre stesso -
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre
2021, n. 121
, che prevede le seguenti modifiche e integrazioni al Codice della Strada:
- Art 10 c2 let b:
abbassa il limite della massa complessiva a pieno carico a 86t
, introducendo un ulteriore limite tecnico, ossia quello che
almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di
veicoli eccezionali.
Con la pubblicazione della Legge 17 Dicembre 2021, n. 215
(scarica estratto) si è ripristinato il trasporto fino a 108t rispetto alle 86t
previste dalla Legge 9 Novembre 2021, n. 156, con complessi di veicoli a otto assi per
blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati compositi,
apparecchiature complesse per l'edilizia, coils e laminati grezzi.
- Art 61 c2: aumenta la lunghezza regolare degli autoarticolati (trattore +
semirimorchio)
specificatamente certificati e finalizzati al trasporto intermodale
(strada-rotaia e strada-mare) a 18,75 m,
ferma restando l’idoneità certificata dei rimorchi, o
delle unità di carico ivi caricate. Restano ferme le disposizioni per tutti
gli altri complessi di veicoli lunghi 16,50 m.
- Art 105 c 1, prevede una
lunghezza regolare fino a 18.75m per tutti i convogli agricoli
. Oltre tale misura, il convoglio deve essere autorizzato come Trasporto
Eccezionale ai sensi dell’art 104 c 8 del CdS.
- Modifica alla legge 474/2021 sulla circolazione in prova dei veicoli, deroga dall’obbligo di
revisione stabilito dall’art 80 del CdS, senza incorrere nella violazione
del c 14 di detto articolo (omessa revisione), salvo la violazione delle
prescrizioni indicate sull’autorizzazione della targa prova, con
l’eventuale diritto di rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice e
l’applicazione della sanzione prevista dall’art 98 c 3 del CdS.
Per eventuali chiarimenti contattare l’ufficio dei Trasporti Eccezionali.